Regio decreto 1517/1911
Art. 42 — Qualora i detti impiegati, dopo avere usufruito del congedo ordinario di un mese chiedessero per gravi ragion…
Art. 42. Qualora i detti impiegati, dopo avere usufruito del congedo ordinario di un mese chiedessero per gravi ragioni una proroga, il direttore dovra' riferirne al ministero. Se la proroga del congedo venga chiesta per motivi di salute l'impiegato dovra' corredare la domanda di un certificato medico; se invece venga domandata per motivi di famiglia, il direttore assunte opportune informazioni, riferira' in merito ai motivi stessi. In ogni caso esprimera' il suo parere sulla convenienza di concedere la proroga del congedo. Qualora allo spirare del secondo mese di congedo l'impiegato non sia ancora in grado di riprendere il servizio, il direttore dovra' renderne tosto avvertito il ministero, per quei provvedimenti che risulteranno del caso.
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