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Regio decreto 1517/1911

Art. 40 — Dovranno essere comunicate a voce e separatamente a ciascuno degli impiegati le note relative alla loro opero…

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Art. 40. Dovranno essere comunicate a voce e separatamente a ciascuno degli impiegati le note relative alla loro operosita', diligenza, disciplina e condotta morale. Sara' fatto poi constare delle date partecipazioni mediante apposizione della firma dell'impiegato nel posto a cio' riservato sul relativo modulo.

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