Regio decreto 1517/1911
Art. 4 — Gli aspiranti al concorso non debbono aver superato l'eta' di trenta anni alla data del decreto che indice il…
Art. 4. Gli aspiranti al concorso non debbono aver superato l'eta' di trenta anni alla data del decreto che indice il concorso stesso; pero' se abbiano servizi militari o civili precedenti che diano diritto a pensione, il limite minimo di eta' puo' essere aumentato del numero degli anni di servizio prestati, limitatamente ad un massimo di 5 anni.
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