Regio decreto 1517/1911
Art. 37 — Per stabilire il merito alla promozione a topografo capo di 1ª classe la commissione, di cui all'art
Art. 37. Per stabilire il merito alla promozione a topografo capo di 1ª classe la commissione, di cui all'art. 30, dovra' riconoscere che l'impiegato non solo abbia dato indubbie prove di energia, iniziativa e autorevolezza in funzioni direttive, ma che possegga anche profonda coltura tecnica in materia cartografica.
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