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Regio decreto 1517/1911

Art. 30 — Il giudizio per l'idoneita' all'avanzamento tanto per le promozioni di merito quanto per quelle di anzianita'…

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Art. 30. Il giudizio per l'idoneita' all'avanzamento tanto per le promozioni di merito quanto per quelle di anzianita', sara' dato da una commissione, presieduta dal direttore e composta di almeno quattro membri scelti fra gli ufficiali superiori effettivi o comandati e fra gli impiegati parificati a ufficiali superiori. Detta commissione procedera' annualmente alla designazione degli impiegati da promuoversi sia di grado che di classe, basandosi sulle note informative, eventualmente sul risultato degli esami, e sulle informazioni che ciascun membro puo' fornire per la personale conoscenza dell'impiegato. Il giudizio definitivo per l'idoneita' all'avanzamento e' dato dal Consiglio di amministrazione di cui all'art. 47 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati

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