Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1517/1911Art. 26
Regio decreto 1517/1911

Art. 26 — Le promozioni degli ingegneri geografi, escluso il geodeta capo, hanno luogo: a) per anzianita' negli avanzam…

ELI /it/regio-decreto/1911/12/24/1517/art/26parte di Regio decreto 1517/1911
Art. 26. Le promozioni degli ingegneri geografi, escluso il geodeta capo, hanno luogo: a) per anzianita' negli avanzamenti di classe nello stesso grado; b) per merito da ingegnere geografo di lª classe a ingegnere geografo capo di 2ª classe.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1517/1911 · fonte Normattiva ↗

← Art. 25 Art. 27 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.