Regio decreto 472/1910
Art. 87 — L'Istituto sottopone all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale provvede,…
Art. 87. L'Istituto sottopone all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale provvede, dopo sentito il ministro del tesoro, il modello delle cartelle fondiarie. Queste sono distinte in tipi a seconda che i mutui, in corrispondenza dei quali sono emesse, furono stipulati in oro o in valuta legale, ed ognuno dei tipi e' suddiviso secondo il saggio d'interesse pattuito sui mutui che rappresentano. Le cartelle pagabili in oro contengono, in caratteri visibili, l'indicazione di questo patto, ed a tergo portano stampato l'ultimo comma dall'art. 85 della legge 16 luglio 1905 (testo unico). Le cartelle dell'Istituto italiano di credito fondiario devono essere diverse per colori e fregi da quelle degli altri Istituti che esercitano il credito fondiario.
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