Regio decreto 472/1910
Art. 84 — Le tariffe per il calcolo delle semestralita' devono essere compilate in relazione al saggio od ai saggi d'in…
Art. 84. Le tariffe per il calcolo delle semestralita' devono essere compilate in relazione al saggio od ai saggi d'interesse adottati dallo Istituto, ed indicare distintamente, per ogni cento lire di capitale mutuato, le quote di ammortamento, d'interesse e di contributi dovuti secondo il periodo di durata del mutuo da dieci a cinquant'anni. Queste tariffe verranno poi integrate, all'atto di ogni mutuo, con la quota per la provvigione, altresi' con quella delle spese, quando ne sia il caso, ai termini dell'art. 22 della legge 22 dicembre 1905, n. 592.
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