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Regio decreto 472/1910

Art. 8 — Nel caso di somme dovute per causa di espropriazione forzata per pubblica utilita', o di servitu' imposta dal…

ELI /it/regio-decreto/1910/05/05/472/art/8parte di Regio decreto 472/1910
Art. 8. Nel caso di somme dovute per causa di espropriazione forzata per pubblica utilita', o di servitu' imposta dalla legge, l'Istituto di credito fondiario, agli effetti del citato art. 70 della legge (testo unico), dovra' giustificare il suo credito ipotecario al prefetto, e questi ordinera' il versamento dell'indennita' nelle Casse dell'Istituto creditore e sino a concorrenza del suo credito. La prova che l'Istituto deve fornire per dimostrare la sussistenza del credito deve risultare dal certificato del competente ufficio delle ipoteche e da un estratto autentico dei registri dell'Istituto portante la liquidazione del suo credito. Il versamento dell'indennita' per la parte dovuta all'Istituto s'intende fatto colle riserve dei diritti dei terzi. Qualora gli Istituti reputino che, non ostante l'avvenuta espropriazione per pubblica utilita' di una parte dei beni ipotecati, la restante parte sia sufficiente a garantire con le norme del credito fondiario, la somma residuale del mutuo, essi potranno consentire che l'indennita' sia imputata ad estinzione totale o parziale delle semestralita' scadute e non pagate; e, qualora il mutuatario sia al corrente coi pagamenti, e sussista l'altra condizione circa il valore dei beni ancora coperti da ipoteca a favore degli Istituti, questi potranno anche consentire che il mutuo continui, senza che sia da loro riscossa ed imputata a diminuzione del mutuo la somma dovuta per indennita'.

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