Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 472/1910Art. 79
Regio decreto 472/1910

Art. 79 — Gl'Istituti e le Societa' di credito fondiario hanno l'obbligo di comunicare al Ministero d'agricoltura, indu…

ELI /it/regio-decreto/1910/05/05/472/art/79parte di Regio decreto 472/1910
Art. 79. Gl'Istituti e le Societa' di credito fondiario hanno l'obbligo di comunicare al Ministero d'agricoltura, industria e commercio le deliberazioni dei Consigli d'amministrazione nel termine di 8 giorni dalla data della seduta. Il Ministero puo', don decreto motivato, dichiarare, nel termino dei 10 giorni successivi a quelli dell'invio, la nullita' delle deliberazioni contrarie alla legge od ai regolamenti dandone tosto notizia all'ente interessato.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 472/1910 · fonte Normattiva ↗

← Art. 78 Art. 80 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.