Regio decreto 472/1910
Art. 58 — Il debito da sistemare, a norma dell'art
Art. 58. Il debito da sistemare, a norma dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, e' costituito dalle semestralita' scadute e non pagate, dai relativi interessi di mora maturati e liquidati, nonche' dalle spese giudiziali, dalle somme anticipate per eventuali differenze di prezzo di cartelle, e da quanto altro fosse dovuto al credito fondiario il giorno della stipulazione del contratto di trasformazione e sistemazione. Il detto debito e' pagabile a semestralita' fisse, comprendenti la quota di ammortamento, l'interesse in misura non superiore a quella stabilita per il mutuo trasformato e la relativa imposta di ricchezza mobile. Le semestralita' hanno scadenza eguale a quelle del mutuo. Per il debito arretrato sono tenuti conti individuali a parte, ed e' istituita apposita voce nelle scritture e nelle situazioni generali dei crediti fondiari.
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