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Regio decreto 472/1910

Art. 52 — Quando la domanda sia fatta all'Istituto presso il quale e' in corso il mutuo, il richiedente deve, fra l'alt…

ELI /it/regio-decreto/1910/05/05/472/art/52parte di Regio decreto 472/1910
Art. 52. Quando la domanda sia fatta all'Istituto presso il quale e' in corso il mutuo, il richiedente deve, fra l'altro, obbligarsi a pagare: a) la somma necessaria per ridurre il residuo capitale del mutuo a cifra multipla di L. 500; b) centesimi 25 per ogni cartella unitaria, o multipla, da emettersi in corrispondenza della nuova stipulazione; c) l'eventuale differenza fra il rimborso alla pari delle attuali cartelle e il prezzo di vendita delle nuove, se questa sia fatta a cura dell'Istituto; d) gli interessi sulla somma di cui alla lettera a) e sul capitale ridotto del mutuo, da calcolarsi fino al tempo in cui, per effetto del prossimo sorteggio, verranno ad essere rimborsabili le cartelle corrispondenti al mutuo da trasformare, salvo all'Istituto di compensare al debitore il frutto ricavabile dal reimpiego temporaneo della somma, che possa essere ammesso dall'Istituto su proposta del debitore; e) l'imposta di ricchezza mobile relativa agli interessi, di cui alla lettera d), nei casi nei quali sia dovuta, ai termini del contratto.

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