Regio decreto 472/1910
Art. 43 — Le cartelle fondiarie estratte che si presentano per il rimborso devono conservare attaccate le cedole succes…
Art. 43. Le cartelle fondiarie estratte che si presentano per il rimborso devono conservare attaccate le cedole successive alla scadenza in cui le cartelle stesse diventano rimborsabili. L'ammontare delle cedole mancanti viene detratto dalla somma che deve essere rimborsata, fermo nell'Istituto o Societa' l'obbligo di pagare le cedole stesse, man mano che vengono presentate all'esazione.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 472/1910 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.