Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 472/1910Art. 41
Regio decreto 472/1910

Art. 41 — L'estrazione a sorte delle cartelle deve essere fatta ogni anno, pubblicamente, al 1° febbraio ed al 1° agost…

ELI /it/regio-decreto/1910/05/05/472/art/41parte di Regio decreto 472/1910
Art. 41. L'estrazione a sorte delle cartelle deve essere fatta ogni anno, pubblicamente, al 1° febbraio ed al 1° agosto, purche' non festivi, nel qual caso si rinvia al giorno feriale piu' prossimo, e coll'intervento di un delegato governativo, il quale deve assistere anche all'imborsazione dei numeri. Tutte le cartelle emesse, e non sorteggiato, devono essere rappresentate singolarmente nell'urna dai loro numeri di matrice. Quando gli Istituti e le Societa' conservino in un'urna, sigillata alla presenza di un delegato governativo, i numeri delle cartelle emesse e non estratte nei semestri anteriori, si aggiungono nell'urna i numeri delle cartelle emesse rispettivamente fino al 30 giugno ed al 31 dicembre precedenti al giorno in cui ha luogo l'operazione. Il delegato governativo deve in tal caso assistere anche: 1° alla rottura dei sigilli ed all'apertura dell'urna; 2° alla imborsazione dei numeri che si aggiungono; 3° alla apposizione dei nuovi sigilli di chiusura. Il Ministero puo' prescrivere al delegato governativo di procedere alla verificazione di tutti i numeri contenuti nell'urna. Non piu' tardi di quindici giorni dalla eseguita estrazione, i numeri estratti vengono pubblicati nella Gazzetta ufficiale del Regno in uno speciale ed unico supplemento per tutti gli Istituti di credito fondiario. La pubblicazione in altri periodici e' facoltativa.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 472/1910 · fonte Normattiva ↗

← Art. 40 Art. 42 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.