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Regio decreto 472/1910

Art. 34 — L'Istituto o Societa', presso i quali fu presentata dichiarazione di perdita, furto o distruzione d'una carte…

ELI /it/regio-decreto/1910/05/05/472/art/34parte di Regio decreto 472/1910
Art. 34. L'Istituto o Societa', presso i quali fu presentata dichiarazione di perdita, furto o distruzione d'una cartella fondiaria nominativa, ne deve dare avviso, affinche' la sospensione degli interessi abbia effetto, a tutti quegli Istituti o Societa', che si sono assunti, o in base a convenzioni future si assumeranno, di pagare le cedole o di effettuare il rimborso delle cartelle estratte, verso reciprocita' di trattamento.

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