Regio decreto 472/1910
Art. 32 — Nella dichiarazione di perdita, furto o distruzione d'una cartella fondiaria, il richiedente devo eleggere do…
Art. 32. Nella dichiarazione di perdita, furto o distruzione d'una cartella fondiaria, il richiedente devo eleggere domicilio nel luogo dove e' la sede dell'Istituto o della Societa'. Tutte le spese degli atti e della procedura, di cui negli articoli 27 e seguenti, sono a carico del richiedente.
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