Regio decreto 472/1910
Art. 27 — Le dichiarazioni di perdita, furto o distruzione di una o piu' cartelle fondiarie nominative con cedole nomin…
Art. 27. Le dichiarazioni di perdita, furto o distruzione di una o piu' cartelle fondiarie nominative con cedole nominative devono farsi all'Istituto o Societa' emittente, ed all'ufficio presso cui sono da farsi i pagamenti delle cedole, dall'intestato o dal suo legittimo rappresentante, chiedendo la sospensione del pagamento degli interessi e la surrogazione di altra equivalente cartella a quella smarrita, rubata o distrutta. L'Istituto o Societa' deve fare la relativa annotazione di fermo.
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