Regio decreto 472/1910
Art. 2 — Il decreto Reale di autorizzazione viene promosso dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, dopo a…
Art. 2. Il decreto Reale di autorizzazione viene promosso dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, dopo accertato l'adempimento delle prescrizioni della legge 16 luglio 1905, n. 646 (testo unico) e del presente regolamento, e sentito il parere del Consiglio di Stato. La facolta' di emettere cartelle fondiarie viene data con altro decreto Reale, quando gli Istituti o le Societa' abbiano dimostrare di possedere crediti ipotecari per un ammontare uguale alla meta' del capitale versato.
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