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Regio decreto 232/1908

Art. 5 — Uffici idrografici e loro incarichi

ELI /it/regio-decreto/1908/05/14/232/art/5parte di Regio decreto 232/1908
Art. 5. Uffici idrografici e loro incarichi. Per soddisfare regolarmente all'incarico a) dell'art. 1, esistono nelle sedi dipartimentali e nella piazza marittima di Taranto degli uffici idrografici, i quali sono depositari per conto dell'Istituto: 1° del materiale di rotta destinato alle RR. navi ascritte alla propria sede; 2° del materiale scientifico destinato ai semafori ed uffici analoghi dipendenti; 3° di ogni altro materiale scientifico che puo' presumibilmente occorrere, per soddisfare le domande di ricambio di oggetti deteriorati, anche da parte di RR. navi che, non ascritte alla sede, si trovino temporaneamente nelle acque di sua giurisdizione. Gli uffici idrografici curano la correzione delle idrografie e la buona conservazione dei materiali che hanno in consegna. Essi sono inoltre incaricati della regolazione dei cronometri che hanno in deposito e di quelli all'uopo loro presentati dalle navi mercantili, e della compensazione delle bussole sulle navi non comprese nel paragrafo c) dell'art. 1, sempreche' le autorita' competenti ne facciano richiesta. Contribuiscono, infine, agli studi e alle ricerche scientifiche di cui alla lettera e) dell'art. 1.

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