Regio decreto 232/1908
Art. 17 — Operai permanenti
Art. 17. Operai permanenti. § 1. - Gli operai permanenti dell'Istituto, il numero dei quali, giusta l'art. 7 della legge 14 luglio 1907, n. 470, non dovra' essere superiore a 36, sono distinti per classe e mercede come segue: =================================================================== | Denominazione | Classe | Mercede giornaliera | +=======================+=============+===========================+ | | | | [ 1ª |Lire 5,00 o piu' (fino a 7)| | [ 2ª | » 4,50 | |Operai . . . . . . . . < 3ª | » 4,00 | | [ 4ª | » 3,50 | | [ 5ª | » 3,00 | | [ 6ª | » 2,50 | | | | +-------------------------------------+---------------------------+ Gli operai permanenti sono destinati a prestare la loro opera a seconda della specialita' o mestiere nelle officine e nella stamperia dell'Istituto (vedi tabella n. 4, lettera B). § 2. - La seguente tabella stabilisce per ogni categoria e mestiere le mercedi normali e la mercede massima che possono essere assegnate agli operai permanenti dell'Istituto: ================================================================== | | | Mercede giornaliera | | Categoria | Mestiere |---------------------------| | | | normale | massima | +===============+====================+=============+=============+ | 1ª |Operai specialisti | 3,50 a 5,00 | L. 7 | | |per strumenti | | | | |geodetici - | | | | |Fotografi | | | | |specialisti - | | | | |Orologiai di | | | | |previsione. | | | | | | | | | 2ª |Aggiustatori | 3,00 a 4,50 | L. 6 | | |meccanici - | | | | |Calcografi - | | | | |Ebanisti modellatori| | | | |- Stampatori. | | | | | | | | | 3ª |Legatori impressori | 2,50 a 4,00 | L. 5 | | |- Imballatori | | | +---------------+--------------------+-------------+-------------+ Nessuno di essi puo' essere classificato nella matricola e nei ruoli di presenza e mercedi con un mestiere che non sia compreso fra quelli sopra indicati. § 3. - Le ammissioni degli operai permanenti sono fatte, previa autorizzazione del Ministero, dal direttore dell'Istituto secondo il bisogno e in armonia coi fondi di mano d'opera disponibili. Il direttore ne stabilisce la mercede in relazione al loro merito, che dovra' essere accertato nello stesso modo che e' prescritto per gli operai dei RR. arsenali militari marittimi, e al lavoro che sono atti a produrre. § 4. - Gli operai di tutti i mestieri hanno diritto alla promozione per anzianita', se ne sono riconosciuti meritevoli per abilita' e buona condotta, al 1° gennaio ed al 1° luglio dell'anno in cui compiono i seguenti periodi di servizio dalla data dell'ultima promozione conseguita: ===================================================== | | Categoria | | |-----------------------------| | Promozioni | 1ª | 2ª | 3ª | | |-----------------------------| | | Anni | Anni | Anni | +=====================+=========+=========+=========+ |da L. 2,50 a L. 3,00 | 3 | 3 | 3 | | | | | | |da L. 3,00 a L. 3,50 | 4 | 4 | 4 | | | | | | |da L. 3,50 a L. 4,00 | 5 | 5 | 5 | | | | | | |da L. 4,00 a L. 4,50 | 6 | 6 | -- | | | | | | |da L. 4,50 a L. 5,00 | 7 | -- | -- | +---------------------+---------+---------+---------+ § 5. - Possono essere concesse promozioni a scelta fino alla mercede massima di ciascun mestiere, ad operai e capi operai che eccellano per abilita' professionale, zelo e condotta, in ragione del 10% del numero totale degli operai e capi operai inscritti nel ruolo dell'Istituto, a qualunque categoria essi appartengano, purche' abbiano raggiunta un'anzianita' nella classe di almeno un anno e mezzo per le promozioni fino alla massima mercede normale e di tre anni almeno per le promozioni al di sopra della massima mercede normale. Le frazioni di questa percentuale complessiva eguali o superiori a 0.5 saranno computate per intero. Per i capi operai della prima categoria tali limiti sono ridotti in modo da corrispondere ai periodi minimi di anzianita' prescritti come appresso per le promozioni eccezionali dei capi operai della seconda e terza categoria. Ai capi operai della II e III categoria che ne siano riconosciuti meritevoli possono, con autorizzazione ministeriale, essere concesse promozioni eccezionali al disopra della rispettiva mercede massima, alle medesime condizioni stabilite per i capi operai degli arsenali. § 6. - Il numero dei capi operai non deve essere superiore a 4 complessivamente per tutte le categorie. § 7. - La Commissione per le proposte di avanzamento per anzianita' ed a scelta e' composta nel modo indicato al paragrafo 10 dell'art. 16. § 8. - Gli operai permanenti di riconosciuta abilita' e buona condotta possono aspirare al passaggio negli artieri ed, eventualmente, anche nei capi tecnici della propria specialita', sottoponendosi pero' ai rispettivi esami di concorso, e senza diritto ad eventuale differenza di paga. § 9. - Per le sospensioni nei limiti da 3 a 60 giorni e pei licenziamenti per punizione degli operai permanenti dello Istituto, vengono osservate le disposizioni dei paragrafi 16 e 17 dell'art. 16. § 10. - Agli operai permanenti dell'Istituto sono applicabili tutte le altre disposizioni del personale lavorante dei R. arsenali militari marittimi, qui non contemplate e che non siano contrarie a quelle particolari indicate nel presente riordinamento.
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