Regio decreto 232/1908
Art. 11 — Capi degli uffici idrografici
Art. 11. Capi degli uffici idrografici. Agli uffici idrografici sono proposti ufficiali di vascello scelti preferibilmente fra coloro che hanno la caratteristica I (Idrografo). I capi degli uffici idrografici rispondono della buona conservazione del materiale scientifico, della regolare tenuta dell'archivio e specialmente delle idrografie e della sezione della biblioteca dell'Istituto. Essi hanno pure l'incarico di verificare che la costruzione delle chiesuole delle bussole regolamentari sia conforme ai disegni ed ai dati stabiliti, e che le sistemazioni delle bussole a bordo delle RR. navi in costruzione o in riparazione siano fatte secondo le indicazioni date dall'Istituto; eseguiscono inoltre, ogni qualvolta ne siano richiesti, la compensazione delle bussole sulle navi non comprese nel paragrafo c) dell'art. 1.
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