Regio decreto 541/1906
Art. 6 — Il presidente del Consiglio superiore e i presidenti di sezione nominano rispettivamente un relatore per cias…
Art. 6. Il presidente del Consiglio superiore e i presidenti di sezione nominano rispettivamente un relatore per ciascun affare. Nullameno la designazione del relatore nella sezione puo' essere fatta dal presidente del Consiglio superiore. Il presidente del Consiglio superiore ed i presidenti di sezione possono, per affari di singolare importanza, istituire una Commissione che ne riferisca al Consiglio. Di tali Commissioni speciali potranno, previa l'autorizzazione del ministro, essere chiamati a far parte alcuni dei consiglieri straordinari.
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