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Regio decreto 541/1906

Art. 3 — Sono trattati dalle sezioni del Consiglio, ciascuna pei rami di servizio assegnatile e nei limiti di competen…

ELI /it/regio-decreto/1906/09/16/541/art/3parte di Regio decreto 541/1906
Art. 3. Sono trattati dalle sezioni del Consiglio, ciascuna pei rami di servizio assegnatile e nei limiti di competenza stabiliti dalle leggi e dal precedente art. 2, i seguenti affari: a) proposte e progetti di lavori, in tutto o in parte a carico dell'Erario nazionale, da eseguirsi, sia in appalto che in economia; b) progetti definitivi e tipi di dettaglio per opere che si eseguiscono da Provincie, Comuni, Consorzi e Societa' o imprese concessionarie, quando il parere e' prescritto da leggi e regolamenti; c) variazioni ai progetti gia' approvati che risultino necessarie durante l'esecuzione dei lavori; d) questioni relative all'esecuzione dei lavori e contestazioni con le imprese ed enti concessionari; e) atti di collaudo e liquidazione finale di opere a carico dell'Erario nazionale o sussidiato dallo Stato, nei casi previsti dai relativi regolamenti e disciplinari f) concessioni o lavori nell'interesse dei privati, aventi relazione coi servizi pubblici e relativi disciplinari e capitolati; g) domande di dichiarazioni di pubblica utilita' e piani regolatori e di ampliamento; h) domande di sussidii per opere pubbliche; i) regolamenti comunali di edilita' e di polizia stradale; k) questioni relative alla polizia delle opere pubbliche; l) regolamenti per qualche ramo particolare di servizio delle opere pubbliche; m) affari gia' trattati dagli ispettori compartimentali e che occorra riprendere in esame in via di ricorso, e quelli per cui gli ispettori compartimentali, a motivo d'incompatibilita' personale, non possono dar voto; n) regolamenti e statuti di Consorzi; o) altri affari sui quali il ministro o il presidente del Consiglio superiore richiedano il voto preliminare della sezione. Alla sezione 3ª del Consiglio competono altresi': l'esame preliminare delle domande di concessione di ferrovie, previo parere della direzione generale delle ferrovie dello Stato: l'istruttoria di tali domande sotto il triplice rispetto tecnico, economico e finanziario; avvertendo che non si potra' dar parere sull'approvazione tecnica del progetto, ne' dalla III sezione, ne' dal Consiglio in adunanza generale, se non contemporaneamente al giudizio favorevole sulla convenienza economica e finanziaria dell'attuazione di esso; l'esame delle convenzioni e dei capitolati per le concessioni ammesse dal Consiglio in adunanza generale, quando sulle medesime non siasi gia' pronunziato il Consiglio generale, ed in ogni caso secondo i criteri stabiliti dal Consiglio stesso. Per le tramvie si seguiranno le stesse norme stabilite per le ferrovie, in quanto siano applicabili.

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