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Regio decreto 541/1906

Art. 28 — Ai consiglieri straordinari aggregati al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che risiedono a Roma e che …

ELI /it/regio-decreto/1906/09/16/541/art/28parte di Regio decreto 541/1906
Art. 28. Ai consiglieri straordinari aggregati al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che risiedono a Roma e che non siano funzionari retribuiti dallo Stato, e' corrisposta una indennita' di L. 20 per ogni seduta alla quale intervengano. Quelli residenti fuori della capitale hanno diritto alle indennita' di viaggio assegnate agli ispettori del genio civile, nonche' ad una indennita' di L. 20 per ogni seduta del Consiglio o delle Commissioni alla quale intervengano e per i due giorni precedenti e successivi a quelli delle sedute stesse. Quando, per deliberazione del Consiglio, sanzionata dal Ministero, un consigliere straordinario e' incaricato di qualche visita locale, gli spettano le indennita' di viaggio degli ispettori ed una indennita' giornaliera di L. 20.

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