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Regio decreto 541/1906

Art. 23 — La segreteria del Consiglio: 1° spedisce, secondo gli ordini dei presidenti, gli inviti per le adunanze

ELI /it/regio-decreto/1906/09/16/541/art/23parte di Regio decreto 541/1906
Art. 23. La segreteria del Consiglio: 1° spedisce, secondo gli ordini dei presidenti, gli inviti per le adunanze. Quelli diretti agli ispettori compartimentali ed ai consiglieri straordinari sono comunicati loro almeno cinque giorni prima delle adunanze e devono contenere l'ordine del giorno; 2° tiene la corrispondenza del presidente del Consiglio superiore e dei presidenti di sezione, per tutto cio' che riguarda il loro rispettivo servizio; 3° esamina se i documenti relativi a ciascun affare trasmesso dal Ministero appariscano completi. I documenti mancanti e tutti gli altri, dei quali il relatore avesse bisogno, potranno essere richiesti al Ministero dalla segreteria del Consiglio, se non lo fa, per maggior speditezza, il relatore stesso a termini dell'art. 7; 4° verifica se sull'argomento concernente ciascuno affare esistano precedenti o pareri, e, in caso affermativo, trasmette al relatore anche i relativi atti, estraendoli dall'archivio del Consiglio superiore o richiedendoli al Ministero; 5° tiene un registro di protocollo generale nel quale sono descritte tutte le comunicazioni fatte dal Ministero al presidente del Consiglio superiore, segnandovi il numero d'ordine di ciascun affare, la data della nota di trasmissione, l'oggetto, il nome del ricorrente o degli autori dei progetti, la sezione del Consiglio alla quale l'affare e' stato assegnato e finalmente la data dell'invio del voto al Ministero; 6° tiene egualmente un repertorio generale o un indice alfabetico, distinto secondo gli uffici o le Amministrazioni da cui provengono i progetti o gli affari; 7° trasmette al presidente, nel giorno precedente ad ogni adunanza, un elenco contenente la indicazione degli affari da discutere ed i nomi dei relatori; 8° trasmette, alla fine di ciascuna adunanza, al ministro un breve sunto delle deliberazioni prese, firmato dal segretario e col visto del presidente, e nel quale sono pure indicati i nomi dei relatori e quelli dei consiglieri presenti all'adunanza; 9° trasmette al Ministero le copie autentiche dei voti emessi nelle singole adunanze del Consiglio e delle sezioni, restituendo, unitamente a ciascun voto, tutte le carte ricevute in comunicazione. Queste copie sono firmate dal segretario; 10° trasmette, ogni quindici giorni, al ministro uno stato numerico degli affari inviati al Consiglio e di quelli risoluti in adunanza generale o dalle sezioni del Consiglio stesso; 11° tiene in ordine e riuniti coi verbali, in distinti fascicoli, gli originali dei voti emessi dal Consiglio in adunanza generale o dalle sezioni; -12° redige gli indici di questi voti, tanto per materia, che in ordine alfabetico e cronologico, onde riesca facile ritrovarli ogni volta che occorra consultarli; 13° tiene un registro nel quale sono indicati, per ciascun ispettore superiore, gli incarichi ordinari e straordinari che gli sono affidati.

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