Regio decreto 541/1906
Art. 13 — I pareri del Consiglio generale e delle sezioni devono contenere un breve cenno dei fatti, i punti caduti in …
Art. 13. I pareri del Consiglio generale e delle sezioni devono contenere un breve cenno dei fatti, i punti caduti in discussione ed i motivi del voto, il cui dispositivo deve essere breve e preciso. Lo schema del voto e' proposto dal relatore o dalla Commissione di relatori e forma oggetto delle deliberazioni del Consiglio o della sezione.
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