Regio decreto 646/1905
Art. 66 — Art. 12 della legge 17 luglio 1890
Art. 66. (Art. 12 della legge 17 luglio 1890). Sugli utili annuali dell'Istituto italiano di credito fondiario sara' prelevata una somma del 5 per cento, per destinarla al fondo di riserva sino a quando questo non raggiunga un quinto almeno del capitale versato; quindi sara' corrisposto agli azionisti un dividendo, a titolo di interesse, non superiore al 6 per cento sul capitale versato. Sul residuo degli utili netti un 25 per cento sara' devoluto allo Stato; un altro 25 per cento andra' in aumento del fondo di riserva, finche' questo non abbia raggiunto il quinto del capitale versato, e il restante 50 per cento sara' a disposizione dell'assemblea degli azionisti.
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