Regio decreto 646/1905
Art. 46 — Art. 9 della legge 4 giugno 1896
Art. 46. (Art. 9 della legge 4 giugno 1896). Il privilegio stabilito nell'art 1961 del Codice civile viene esteso a tutte le somme che l'Istituto, in seguito ad autorizzazione del tribunale, direttamente o per mezzo del sequestratario anticipa per la conservazione dei beni. Non ha luogo l'amministrazione giudiziaria e cessa, se gia' fosse ordinata, qualora gl'immobili fossero affittati, ed il mutuatario avesse stipulata in favore dell'Istituto che l'avesse accettata, la delegazione o cessione dei fitti. In tal caso l'Istituto potra' procedere contro l'affittuario moroso con la procedura speciale dalla legge stabilita in favore dello Stato per la riscossione delle imposte dirette quanto alla esecuzione mobiliare.
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