Regio decreto 646/1905
Art. 44 — Art. 22 della legge 22 febbraio 1885
Art. 44. (Art. 22 della legge 22 febbraio 1885). La richiesta che venisse fatta dall'Istituto per ottenere nuova copia di titoli esecutivi, dei quali e' argomento nell'art. 557 del Codice di procedura civile, non e' soggetta alla preventiva notificazione al debitore; ma il magistrato competente ne ordinera' la spedizione sulla semplice domanda dell'Istituto medesimo.
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