Regio decreto 646/1905
Art. 37 — Art. 19 della legge 22 febbraio 1885
Art. 37. (Art. 19 della legge 22 febbraio 1885). Le cartelle fondiarie, gl'interessi, come pure i crediti a conto corrente, non sono sequestrabili.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 646/1905 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.