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Regio decreto 646/1905

Art. 23 — Art. 29 della legge 17 luglio 1890

ELI /it/regio-decreto/1905/07/16/646/art/23parte di Regio decreto 646/1905
Art. 23. (Art. 29 della legge 17 luglio 1890). Qualora siano intervenute le dichiarazioni di cui nella prima parte dell'art. 22, i creditori cessionari pignoratizi o surrogati, i pignoranti e i sequestranti che non avessero fatto annotare in margine o in calce la cessione, la surroga, il pegno, il pignoramento od il sequestro, non avranno diritti di preferenza ne' di parita' sul credito annotato per cessione o per surroga a favore dell'Istituto di Credito fondiario, anche se la data del loro titolo fosse anteriore alla iscrizione od annotazione a vantaggio dell'Istituto.

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