Regio decreto 646/1905
Art. 11 — Art. 3 della legge 22 febbraio 1885
Art. 11. (Art. 3 della legge 22 febbraio 1885). Ogni Istituto dovra' stabilire nelle citta' designate con decreto Reale agenzie proprie ordinate in guisa da agevolare le domande dei prestiti e da promuovere lo svolgimento delle operazioni di credito fondiario. Potranno adempiere l'ufficio di agenzia i Corpi morali (Casse di risparmio, Monti di Pieta' ed altri Istituti), riportando l'autorizzazione del Governo.
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