Regio decreto 4758/1887
Art. 95 — La milizia speciale dell'isola di Sardegna e' costituita di: a) tre reggimenti di fanteria di linea, ciascuno…
Art. 95. La milizia speciale dell'isola di Sardegna e' costituita di: a) tre reggimenti di fanteria di linea, ciascuno di tre battaglioni a quattro compagnie; b) un battaglione bersaglieri di quattro compagnie; c) uno squadrone di cavalleria; d) una brigata d'artiglieria da campagna di due batterie e una compagnia treno; e) una brigata di quattro compagnie d'artiglieria da fortezza; f) una compagnia del genio; g) una compagnia di sanita'; h) una compagnia di sussistenza.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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