Regio decreto 4758/1887
Art. 90 — Le varie unita' d'artiglieria di milizia mobile sono normalmente composte di uomini di 1ª o 2ª categoria, che…
Art. 90. Le varie unita' d'artiglieria di milizia mobile sono normalmente composte di uomini di 1ª o 2ª categoria, che servirono od ebbero istruzione nei reggimenti d'artiglieria dell'esercito permanente.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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