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Regio decreto 4758/1887

Art. 90 — Le varie unita' d'artiglieria di milizia mobile sono normalmente composte di uomini di 1ª o 2ª categoria, che…

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Art. 90. Le varie unita' d'artiglieria di milizia mobile sono normalmente composte di uomini di 1ª o 2ª categoria, che servirono od ebbero istruzione nei reggimenti d'artiglieria dell'esercito permanente.

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