Regio decreto 4758/1887
Art. 86 — In caso di mobilitazione generale o parziale dell'esercito, la milizia mobile puo' essere formata in brigate,…
Art. 86. In caso di mobilitazione generale o parziale dell'esercito, la milizia mobile puo' essere formata in brigate, divisioni e unita' di forza maggiore, sia da se', sia in unione a truppe dell'esercito permanente. I quadri degli ufficiali dell'arma di cavalleria, del corpo di Commissariato militare, del corpo contabile militare e del corpo veterinario militare di milizia mobile, vengono specialmente impiegati nella costituzione dei vari servizi occorrenti alle grandi unita' di milizia mobile.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 4758/1887 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.