Regio decreto 4758/1887
Art. 68 — Gli stabilimenti militari di pena sono di due specie, come e' stabilito dal codice penale per l'esercito, cio…
Art. 68. Gli stabilimenti militari di pena sono di due specie, come e' stabilito dal codice penale per l'esercito, cioe' la reclusione militare e le carceri militari, e sono luoghi di detenzione e di lavoro obbligatorio, retti da speciale disciplina.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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