Regio decreto 4758/1887
Art. 47 — Il corpo sanitario militare, di cui la tabella n
Art. 47. Il corpo sanitario militare, di cui la tabella n. VIII determina il numero degli ufficiali d'ogni grado, consta di: a) un ispettorato di sanita' militare; b) direzioni territoriali di sanita' militare; c) direzioni di ospedali militari principali; d) ufficiali medici; e) dodici compagnie di sanita'.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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