Regio decreto 4758/1887
Art. 38 — Due dei reggimenti d'artiglieria da fortezza si compongono ciascuno di uno stato maggiore, quattro brigate (s…
Art. 38. Due dei reggimenti d'artiglieria da fortezza si compongono ciascuno di uno stato maggiore, quattro brigate (sedici compagnie da fortezza) e un deposito. Gli altri tre reggimenti si compongono ciascuno di uno stato maggiore, tre brigate (dodici compagnie da fortezza) e un deposito.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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