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Regio decreto 4758/1887

Art. 32 — Il numero delle direzioni territoriali d'artiglieria e' determinata dalla legge per la circoscrizione territo…

ELI /it/regio-decreto/1887/07/14/4758/art/32parte di Regio decreto 4758/1887
Art. 32. Il numero delle direzioni territoriali d'artiglieria e' determinata dalla legge per la circoscrizione territoriale militare del Regno. Il numero e la specie degli stabilimenti d'artiglieria sono indicati nel Capo III della presente legge.

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