Regio decreto 4758/1887
Art. 32 — Il numero delle direzioni territoriali d'artiglieria e' determinata dalla legge per la circoscrizione territo…
Art. 32. Il numero delle direzioni territoriali d'artiglieria e' determinata dalla legge per la circoscrizione territoriale militare del Regno. Il numero e la specie degli stabilimenti d'artiglieria sono indicati nel Capo III della presente legge.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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