Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 4758/1887Art. 30
Regio decreto 4758/1887

Art. 30 — L'arma d'artiglieria, di cui la tabella n

ELI /it/regio-decreto/1887/07/14/4758/art/30parte di Regio decreto 4758/1887
Art. 30. L'arma d'artiglieria, di cui la tabella n. V determina il numero degli ufficiali di ogni grado, consta di: a) un ispettore generale (tenente generale); b) un ispettore delle armi e delle fabbriche d'armi (tenente generale o maggiore generale); c) un ispettore delle commissioni di esperienze, comandante la scuola centrale di tiro d'artiglieria (tenente generale o maggiore generale); d) due ispettori dell'artiglieria da campagna ed a cavallo (tenenti generali o maggiori generali); e) un ispettore dell'artiglieria da fortezza, delle direzioni e degli stabilimenti d'artiglieria (tenente generale o maggiore generale); f) uffici degli ispettori; g) quattro comandi d'artiglieria da campagna; h) due comandi d'artiglieria da fortezza, delle direzioni territoriali e degli stabilimenti d'artiglieria; i) direzioni territoriali d'artiglieria; l) direzioni di stabilimenti d'artiglieria; m) dodici reggimenti d'artiglieria da campagna divisionali; n) dodici reggimenti d'artiglieria da campagna di corpo d'armata; o) un reggimento d'artiglieria a cavallo; p) un reggimento d'artiglieria da montagna; q) cinque reggimenti d'artiglieria da fortezza; r) cinque compagnie di operai d'artiglieria ed una compagnia veterani d'artiglieria.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 4758/1887 · fonte Normattiva ↗

← Art. 29 Art. 31 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.