Regio decreto 4758/1887
Art. 21 — L'arma di fanteria, di cui la tabella n
Art. 21. L'arma di fanteria, di cui la tabella n. III determina il numero degli ufficiali di ogni grado, consta di: a) un ispettore per speciali ispezioni ai bersaglieri (tenente generale o maggiore generale); b) un ispettore per speciali ispezioni agli alpini (tenente generale o maggiore generale); c) uffici degli ispettori; d) quarantotto comandi di brigata di fanteria di linea; e) novantasei reggimenti di fanteria di linea; f) dodici reggimenti bersaglieri; g) sette reggimenti alpini; h) distretti; i) compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena; l) ufficiali delle fortezze.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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