Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 4758/1887Art. 19
Regio decreto 4758/1887

Art. 19 — Le legioni territoriali sono istituite per attendere alla sicurezza pubblica

ELI /it/regio-decreto/1887/07/14/4758/art/19parte di Regio decreto 4758/1887
Art. 19. Le legioni territoriali sono istituite per attendere alla sicurezza pubblica. Ciascuna di esse e' formata secondo le esigenze del rispettivo servizio.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 4758/1887 · fonte Normattiva ↗

← Art. 18 Art. 20 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.