Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 4758/1887Art. 102
Regio decreto 4758/1887

Art. 102 — In caso di mobilitazione generale o parziale dell'esercito, la milizia territoriale puo' essere ordinata in r…

ELI /it/regio-decreto/1887/07/14/4758/art/102parte di Regio decreto 4758/1887
Art. 102. In caso di mobilitazione generale o parziale dell'esercito, la milizia territoriale puo' essere ordinata in reggimenti e unita' di forza maggiore.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 4758/1887 · fonte Normattiva ↗

← Art. 101 Art. 103 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.