Regio decreto 4758/1887
Art. 100 — Gli ascritti alla milizia territoriale possono essere chiamati alle armi per classi, per categoria, per comun…
Art. 100. Gli ascritti alla milizia territoriale possono essere chiamati alle armi per classi, per categoria, per comune, per distretto, per armi di ascrizione, per armi di provenienza ed anche per precetto personale. In tempo di pace, per la loro istruzione militare possono essere tenuti sotto le armi, ongi quattro anni per trenta giorni, ripartibili anche in due, tre, o nei quattro anni.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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