Regio decreto 4758/1887
Art. 10 — L'esercito permanente consta: A) dello stato maggiore generale; B) del corpo di stato maggiore; C) dell'arma …
Art. 10. L'esercito permanente consta: A) dello stato maggiore generale; B) del corpo di stato maggiore; C) dell'arma dei carabinieri Reali; D) dell'arma di fanteria; E) dell'arma di cavalleria; F) dell'arma d'artiglieria; G) dell'arma del genio; H) del corpo degli invalidi e veterani; I) del corpo sanitario militare; L) del corpo di commissariato militare; M) del corpo contabile militare; N) del corpo veterinario militare.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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