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Regio decreto 1103/1882

Art. 97 — I funzionari giudiziari sono responsabili dei pagamenti da essi ordinati, e sono tenuti al risarcimento del d…

ELI /it/regio-decreto/1882/12/10/1103/art/97parte di Regio decreto 1103/1882
Art. 97. I funzionari giudiziari sono responsabili dei pagamenti da essi ordinati, e sono tenuti al risarcimento del danno che l'Erario venisse a soffrire per gli errori e le irregolarita' negli ordini di pagamento. Gli ufficiali postali rispondono soltanto se non furono osservate da essi le disposizioni dell'art. 94.

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