Regio decreto 1103/1882
Art. 95 — Le spese occorrenti nei procedimenti che riflettono le dogane, le gabelle, i dazi, il marchio dell'oro e dell…
Art. 95. Le spese occorrenti nei procedimenti che riflettono le dogane, le gabelle, i dazi, il marchio dell'oro e dell'argento, sono anticipate dai ricevitori di cio' incaricati dalle rispettive Amministrazioni e coi fondi inscritti nel bilancio delle Amministrazioni stesse. Le spese che occorrono nei procedimenti riguardanti le provincie, i comuni od i consorzi delle une e degli altri, e delle quali essi devono fare anticipazione a' termini dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1865, numero 2134, sono pagate in seguito ad ordine dell'autorita' giudiziaria colle somme che devono depositarsi all'atto della presentazione della denuncia dalle provincie, dai comuni o dai consorzi nell'ufficio postale secondo gli articoli 73 e seguenti del presente regolamento. Le spese fatte nell'interesse delle parti civili sono pagate in seguito ad ordine della competente autorita' giudiziaria colla somma depositata dalla parte stessa nell'ufficio postale. Del pari le spese di difesa, quando gli imputati od accusati avranno fatto il deposito in conformita' dell'articolo 329 del regolamento generale giudiziario e degli articoli 73 e seguenti del presente, sono pagate in seguito ad ordine della competente autorita' giudiziaria.
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