Regio decreto 1103/1882
Art. 89 — In fine di ogni quindicina i cancellieri debbono presentare al locale ufficio di posta il proprio libretto af…
Art. 89. In fine di ogni quindicina i cancellieri debbono presentare al locale ufficio di posta il proprio libretto affinche' sia messo d'accordo col secondo esemplare esistente nell'ufficio medesimo, aggiungendovi i depositi che siano stati fatti direttamente dalle parti, od i pagamenti che siano stati eseguiti a queste ultime per ordine delle autorita' competenti, ai termini degli articoli 81, 85, 86 e 95.
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