Regio decreto 1103/1882
Art. 8 — Le tasse di bollo stabilite dalla legge 29 giugno 1882 non sono dovute sugli atti di commutazione in rendita …
Art. 8. Le tasse di bollo stabilite dalla legge 29 giugno 1882 non sono dovute sugli atti di commutazione in rendita delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane, per i quali continuano ad essere applicate le tasse di bollo di cui nelle leggi 8 giugno 1873, n. 1389, 29 giugno 1879, n. 4946 (Serie 2ª), e 25 dicembre 1881, n. 537 (Serie 3ª).
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