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Regio decreto 1103/1882

Art. 79 — Il conto corrente fra ciascuna cancelleria ed il locale ufficio di posta e' tenuto su di un libretto in doppi…

ELI /it/regio-decreto/1882/12/10/1103/art/79parte di Regio decreto 1103/1882
Art. 79. Il conto corrente fra ciascuna cancelleria ed il locale ufficio di posta e' tenuto su di un libretto in doppio originale, l'uno dei quali deve essere custodito dal cancelliere, e l'altro dall'ufficio postale. Nell'atto dell'apertura di ciascun conto deve essere intestato il libretto a favore della cancelleria, ed amendue gli originali di esso debbono essere sottoscritti nel foglio di frontespizio dall'ufficiale di posta e dal cancelliere e vidimati dal pretore o dal presidente del Tribunale o della Corte.

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